La democrazia delle firme
Claudio Venturoli
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La democrazia delle firme

Quando per entrare serve essere già dentro

C’è un modo piuttosto semplice per impedire a un nuovo concorrente di vincere una partita: non batterlo sul campo, ma rendere molto difficile per lui arrivare allo stadio.

È una provocazione, naturalmente. Ma è anche la domanda che inevitabilmente accompagna la discussione sulla modifica delle regole per la presentazione delle liste alle elezioni politiche.

Perché portare da 1.500-2.000 a 9.000-10.000 le firme richieste in ciascun collegio plurinominale alle formazioni prive di rappresentanza parlamentare non è una modifica tecnica. È una scelta politica destinata a incidere sull’accesso stesso alla competizione.

E i numeri, come spesso accade, raccontano la questione meglio delle dichiarazioni.

Prima ancora dei voti, servono centinaia di migliaia di firme

Prendendo come riferimento l’attuale geografia elettorale — 49 collegi plurinominali alla Camera e 26 al Senato — una formazione che volesse presentarsi sull’intero territorio nazionale dovrebbe affrontare una raccolta teorica nell’ordine di 675 mila-750 mila sottoscrizioni, a seconda che il requisito sia fissato a 9 mila o 10 mila per collegio.

È un numero che assume un significato particolare se confrontato con le ultime elezioni politiche.

Nel 2022 Italexit ottenne alla Camera circa 535 mila voti, Unione Popolare circa 403 mila, Italia Sovrana e Popolare 348 mila, Noi Moderati circa 256 mila.

Insomma, si arriverebbe al curioso risultato per cui a un nuovo movimento potrebbe essere richiesto di raccogliere, prima delle elezioni, più sottoscrizioni di quanti voti diverse forze politiche abbiano ottenuto nelle urne partecipando regolarmente alle ultime elezioni.

E qui il problema smette di essere burocratico.

Diventa politico.

Non è una soglia di sbarramento. Ma le assomiglia

Tecnicamente sarebbe scorretto parlare di soglia di sbarramento. Quella interviene dopo il voto e stabilisce quale percentuale sia necessaria per partecipare alla distribuzione dei seggi.

Questa viene prima.

È una soglia di accesso alla competizione.

La distinzione giuridica è importante. Quella politica forse lo è ancora di più.

Perché un partito che non supera lo sbarramento almeno ha avuto la possibilità di presentarsi agli elettori. Una formazione che non riesce a raccogliere le firme necessarie, invece, sulla scheda elettorale semplicemente non arriva.

Ed è proprio qui che emerge l’aspetto più delicato della riforma: le condizioni di partenza non sono uguali.

Le forze già presenti in Parlamento possono beneficiare di esenzioni o di requisiti assai inferiori. Chi arriva dall’esterno deve invece dimostrare preventivamente una capacità organizzativa enormemente superiore.

È come chiedere al nuovo arrivato di dimostrare di essere già grande prima di consentirgli di provare a diventarlo.

Il vantaggio di chi è già dentro

C’è poi un elemento che raramente entra nei calcoli legislativi ma che nella politica reale pesa moltissimo: la visibilità.

Un partito parlamentare dispone quotidianamente di deputati e senatori intervistati dai giornali, invitati nei talk show, ripresi dai telegiornali e citati dalle agenzie.

Una dichiarazione pronunciata davanti a Montecitorio può diventare una notizia nazionale pochi minuti dopo.

Un movimento appena costituito non dispone di nulla di tutto questo.

Deve costruire contemporaneamente il proprio simbolo, far conoscere i propri dirigenti, organizzare strutture territoriali, trovare volontari, finanziare l’attività politica e, a quel punto, raccogliere centinaia di migliaia di firme.

Per questo una barriera particolarmente elevata rischia di produrre un secondo effetto: non impedire necessariamente la nascita di nuovi partiti, ma selezionare quali nuovi partiti possano nascere.

Un soggetto sostenuto da un personaggio già molto famoso, da importanti disponibilità economiche o da una forte esposizione mediatica avrebbe molte più possibilità di superarla rispetto a un movimento realmente nuovo che tentasse di costruire il proprio consenso dal basso.

E il paradosso sarebbe evidente: una norma pensata per verificare il radicamento popolare potrebbe finire per favorire proprio chi dispone di strumenti diversi dal radicamento popolare.

Cosa dice la Corte costituzionale

La Corte costituzionale non considera illegittima la raccolta delle firme.

Al contrario, ne riconosce una funzione precisa: evitare la proliferazione di candidature prive di una seria consistenza e verificare l’esistenza di un minimo di consenso.

Ma la Corte ha anche indicato un principio altrettanto importante: il numero delle firme non può essere valutato isolatamente.

Con la sentenza n. 48 del 2021 ha richiamato la necessità di considerare l’effetto complessivo prodotto dal numero dei collegi, dall’estensione territoriale, dai tempi disponibili, dalle modalità di autenticazione e dalle eventuali esenzioni riconosciute ad altre formazioni. Sentenza n. 48/2021 della Corte costituzionale

E con la sentenza n. 3 del 2025 ha ribadito la legittimità dell’obiettivo di impedire candidature prive di consistenza, richiamando però anche l’esigenza della parità tra i concorrenti nella competizione elettorale. Sentenza n. 3/2025 della Corte costituzionale

Nessuna delle due pronunce consente di concludere oggi che la nuova disciplina sia incostituzionale.

Ma entrambe suggeriscono quale sarebbe la domanda da porre alla Consulta qualora la norma entrasse definitivamente in vigore:

fino a che punto è ragionevole chiedere a chi è fuori dal Parlamento una prova di consenso enormemente superiore a quella richiesta a chi è già dentro?

La tentazione dell’autoconservazione

Naturalmente esiste una giustificazione perfettamente legittima.

Le elezioni non possono trasformarsi in una sfilata di decine o centinaia di simboli improvvisati. Pretendere che chi aspira a governare il Paese dimostri di possedere almeno un minimo di organizzazione e consenso non è un attentato alla democrazia.

Il problema è la proporzione.

Perché tra impedire la proliferazione delle cosiddette liste civetta e chiedere potenzialmente centinaia di migliaia di sottoscrizioni esiste uno spazio molto ampio.

Ed è proprio in quello spazio che nasce inevitabilmente il sospetto dell’autoconservazione del sistema politico.

Non è possibile affermare che questo sia lo scopo della norma. Sarebbe necessario dimostrarlo.

Si può però osservare il suo effetto.

E l’effetto è inequivocabile: chi è già dentro parte molto più avanti di chi vuole entrare.

Le forze parlamentari dispongono della rappresentanza, dell’organizzazione e dell’accesso ai mezzi di comunicazione che quella stessa rappresentanza garantisce. Le nuove formazioni devono conquistarsi tutto questo dall’esterno e, contemporaneamente, superare una barriera che diventa molto più alta.

È il classico vantaggio dell’incumbent, trasformato in norma elettorale.

La domanda che resta

Forse allora la questione non è decidere se debbano esserci delle firme.

Devono esserci.

La questione è stabilire quante ne servano perché rappresentino una ragionevole prova di esistenza politica e da quale numero in poi comincino invece a trasformarsi in uno strumento di selezione preventiva dei concorrenti.

Perché una democrazia ha certamente il diritto di difendersi dalle candidature puramente folkloristiche.

Ma dovrebbe stare altrettanto attenta a difendersi dalla tentazione opposta: quella di trasformare il Parlamento in un club nel quale i soci decidono quanto debba essere costosa la tessera d’ingresso per i nuovi arrivati.

E magari scoprire, un giorno, che aver alzato il muro non è servito.

Perché la storia politica italiana insegna una cosa: quando nell’elettorato matura davvero una domanda di cambiamento, le regole possono rallentarla, complicarla, perfino ostacolarla.

Difficilmente riescono a cancellarla.

E se quella domanda dovesse diventare uno tsunami, a quel punto il problema non sarebbe più trovare abbastanza firme.

Sarebbe capire chi riuscirà a restare in piedi quando arriverà l’onda.

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